Unione europea: normativa roaming

Il 15 giugno l’Ue ha abolito i sovrapprezzi di roaming per coloro i quali si spostano all’interno dell’Unione europea. La nuova normativa Ue riguarda: servizi dati, telefonate, SMS e MMS.

La normativa europea sul roaming a tariffa nazionale – roam like at home – consente agli utenti  di non pagare costi supplementari all’interno del territorio Ue. I consumatori beneficiano di questo vantaggio per le telefonate (verso telefoni fissi e cellulari), per gli SMS e per il servizio dati secondo i termini previsti dal contratto sottoscritto. Un contratto con un operatore di telefonia mobile che include i servizi roaming, sarà automaticamente considerato un contratto di roaming a tariffa nazionale e ogni nuovo contratto di telefonia mobile dovrà applicare la tariffa nazionale ai servizi di roaming.

La nuova normativa Ue sul roaming itinerante è destinata alle persone che viaggiano occasionalmente all’estero e/o a quelle che hanno legami stabili (come lavoro o studio) anche con un altro Stato membro differente da quello in cui normalmente risiedono. Pertanto, la nuova normativa non riguarda il roaming permanente, ma le persone che trascorrono più tempo e usano di più il cellulare in uno specifico Stato Ue (quello in cui vivono abitualmente durante l’anno) invece che in un altro Stato membro. Per quanto riguarda il monitoraggio sull’uso corretto dei servizi di roaming, l’operatore è abilitato a monitorare l’attività di roaming degli ultimi 4 mesi dei suoi utenti. Se durante questo periodo un utente ha trascorso più tempo all’estero che nel suo Paese e il roaming supera l’uso nazionale, l’operatore può chiedere all’utente di chiarire (entro 14 giorni) la sua situazione.

I lavoratori transfrontalieri possono scegliere un operatore di telefonia mobile di uno dei due paesi che lo interessano e avvalersi del roaming a tariffa nazionale con una carta SIM del paese in cui vivono o di quello in cui lavorano. In entrambi i casi si applica la politica dell’uso corretto, a condizione che almeno una volta al giorno ci sia un collegamento alla rete nazionale, poiché varrà come giorno di presenza (anche se in quel giorno è prevista la partenza per l’estero).

Se un utente continua a trascorrere più tempo all’estero e ricorre di più al roaming rispetto che al traffico nazionale, l’operatore potrebbe applicare un sovrapprezzo al consumo in roaming. I sovrapprezzi sono soggetti ai seguenti massimali (IVA esclusa): 3,2 centesimi al minuto per ogni chiamata vocale effettuata, 1 centesimo al minuto per ogni SMS 7,70 euro per GB di dati (nel 2017).

Superata la frontiera tra due Stati Ue, l’operatore telefonico informerà l’utente sullo status del roaming e, inoltre, suggerirà di consultare le modalità per un uso corretto dei servizi roaming. La politica di un uso corretto del roaming consente agli operatori di applicare meccanismi di controllo equi, ragionevoli e proporzionali, al fine di evitare un abuso dei vantaggi previsti da questa normativa.

In caso del superamento di un particolare volume di dati roaming a tariffa nazionale, un sovrapprezzo potrebbe essere previsto, ma sempre pari al massimale previsto per i prezzi all’ingrosso in tutta l’Ue (7,70€ per GB nel 2017 – IVA esclusa – e, 6€ per GB – IVA esclusa – nel 2018). Il prezzo all’ingrosso per il roaming rappresenta il prezzo massimo che un operatore nazionale deve pagare a un altro all’estero, quando si usano i servizi di roaming dati. L’operatore telefonico è tenuto a fornire informazioni chiare sull’ammontare disponibile dei dati con il roaming a tariffa nazionale.

Con una carta prepagata per il cellulare, la tariffa roaming sarà uguale a quella nazionale, ma l’operatore potrebbe applicare un limite al traffico dati se il prezzo pagato è per unità e il prezzo unitario nazionale dei dati è inferiore a 7,70 € per GB.

Per conoscere il volume di dati utilizzabile all’estero senza sovrapprezzo, bisogna applicare una formula: dividere il prezzo del forfait per la tariffa all’ingrosso del gigabyte in vigore (7,7€ per GB nel 2017 IVA esclusa) e moltiplicare il tutto per 2. Ad esempio, se un piano telefonico comprende un volume illimitato di chiamate, SMS e dati pari a 42€ al mese (cioè circa 35€ IVA esclusa), il consumatore in questo caso beneficerà di almeno 9,1 GB di dati [2 x (35/7,7) = 9,1] senza sovrapprezzo all’interno dell’Ue.

Nel caso di tariffe molto convenienti (meno di 3,85 euro per GB nel 2017), l’operatore potrebbe applicare un limite di salvaguardia – uso corretto – del roaming. L’operatore deve informare l’utente preventivamente sul limite e avvisarlo anche al momento del suo raggiungimento oltre il quale sarà applicato il sovrapprezzo che corrisponderà al massimale previsto per i prezzi all’ingrosso (una ulteriore riduzione dei massimali è prevista dopo il 2018).  Nel caso poi, dei sistemi satellitari (privi di collegamento a una rete terrestre di telefonia mobile) non è prevista alcuna applicazione della normativa Ue sul roaming a tariffa nazionale.

Danilo Turco

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