Fino alla fine ed oltre, la legge dello Stato sul testamento biologico

Non parliamo né di eutanasia, né tanto meno di suicidio assistito, entrambi non sono contemplati nel testo di legge approvato dal Senato lo scorso 15 dicembre con 180 voti favorevoli. Il disegno di legge 2801 sul testamento biologico, ora precetto dello Stato contiene, infatti, le “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”; un compromesso legislativo che non rende certo l’Italia all’avanguardia su queste problematiche, ma che, finalmente, ci dota di strumenti legislativi necessari a farvi fronte.

Lo spirito del progetto di legge, mantenutosi intatto per tutto l’iter, è quello per cui nessun trattamento sanitario possa essere cominciato o continuato senza il consenso libero e informato della persona interessata. La legge, inoltre, prevede che nella relazione di cura tra il medico e il paziente siano coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari, o una persona di sua fiducia. Viene pure disciplinato il diritto di ogni persona a conoscere le proprie condizioni di salute ed essere informata in modo completo della diagnosi, la prognosi, i benefici e i rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari proposti, le possibili alternative e le conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento. Il consenso deve essere dato in forma scritta o videoregistrata, con mezzi che consentano anche alla persona con disabilità di comunicare.

Il paziente ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso dato.

Tra i punti salienti della legge vi è certamente l’inclusione della nutrizione e dell’idratazione artificiali nei trattamenti sanitari, somministrabili secondo prescrizione medica e, dunque, rifiutabili o sospendibili dal paziente. Anche la terapia del dolore entra a far parte delle disposizioni legislative, pur se in maniera poco incisiva ed alquanto interpretabile; secondo la norma, infatti: “il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati, ma deve comunque alleviare le sofferenze del paziente, anche in caso di rifiuto del trattamento sanitario», di contro, il paziente: «non può esigere dal medico trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale e alla buone pratiche clinico-assistenziali”.

Per quanto riguarda le così dette disposizioni anticipate di trattamento (Dat), ogni persona in previsione di una sua futura incapacità a comunicare, potrà esprimere anticipatamente le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari e dovranno essere redatte in forma scritta, ma saranno rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento.

Spetterà alle amministrazioni pubbliche responsabili della materia attuare la legge per quanto riguarda le risorse umane, strumentali e finanziarie. Ma, specifica il testo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Anche questo è un punto controverso, dal quale nasceranno future polemiche.

Rossella Marchese

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